La trasmissione dei debiti agli eredi è una questione senza dubbio molto delicata di cui ci si deve preoccupare nel caso in cui il defunto, oltre a lasciare in eredità beni e quant’altro, lasci anche dei debiti.
Facendo una breve premessa, è bene sottolineare che non tutti i debiti sono trasmissibili: non lo sono ad esempio, multe stradali, sanzioni per condanne penali, debiti già prescritti, sanzioni amministrative e tributarie nella misura dei soli interessi,quindi non il montante debiti originario(quello resta!!), poi sfociate in cartelle esattoriali affidate ad Agenzia Entrate Riscossione dai vari Enti previdenziali o Agenzia delle Entrate stessa oltre Comuni,Regione, etc..
Premesso ciò, l’argomento non può far altro che suscitare preoccupazioni specie se hai consapevolezza del fatto che subirai o hai già subito un pignoramento; forse hai già la casa all’asta, probabilmente hai altri creditori alle porte, potrebbero essere il condominio, la banca,L’Agenzia delle Entrate, insomma sei cosciente della tua situazione(e questo che tu ci creda o no, è già una buona cosa, potrebbe consentirti di reagire subito trovando una soluzione)e sai che difficilmente o mai potresti riuscire a saldare le tue pendenze e che questo problema potrebbe colpire indirettamente altri a te cari.
Partiamo subito dal presupposto che, a dispetto dell’ormai radicata credenza che al momento del decesso di una persona, immediatamente gli eredi debbano soddisfare i creditori, possiamo affermare che invece, alla morte del defunto, di fatto, non si diventa subito eredi bensì, come si dice in gergo,” chiamati all’eredità” ,ma prima di entrare nel merito dobbiamo capire cosa si intenda effettivamente per debito.
Il debito eventualmente ereditato ricomprende sia la somma capitale che gli interessi che continuano ad incrementarsi anche dopo la morte. Possono essere ricompresi fra i debiti più comuni il mutuo, le spese condominiali, le bollette, le tasse all’erario etc, ovviamente non pagate, e visto che nell’articolo 6 del blog https://resvolta.it/cosa-rischia-il-garante-del-mutuo-se-il-debitore-non-paga-e-la-casa-viene-messa-allasta/ che ti invito a leggere se ancora non lo hai fatto così da avere le idee più chiare, abbiamo parlato di fideiussione, occorre precisare che anche questa è trasmissibile.
La fidejussione si trasferisce agli eredi esattamente come tutto il resto. Gli stessi eredi subentrando con gli stessi poteri che spettavano al defunto, sono obbligati allo stesso modo all’adempimento pro quota della obbligazione contratta, anche in relazione ai debiti contratti dal soggetto garantito dopo la morte del fidejussore, salvo i diritti di recesso se previsti e contrattualizzati dal de cuius (il defunto).
Al di là di quali siano i debiti e quali siano i tecnicismi relativi al loro passaggio, quello che realmente ci interessa sapere è:
Quando sono trasmissibili? In quale momento effettivamente si diviene responsabili?
Ebbene, responsabili dei debiti del defunto sono solo gli eredi che hanno già accettato l’eredità che sinteticamente ti dico, è un’azione che nulla ha a che vedere con la presentazione della dichiarazione di successione(molti tendono a confondere le due cose).
la successione è un adempimento meramente fiscale, mentre l’accettazione dell’eredità è un adempimento civilistico molto importante per una serie di motivi, in primis perchè l’eventuale accettazione ereditaria onnicomprensiva di tutto, debiti inclusi, è qualcosa che va fatta espressamente con atto scritto presso un notaio o può avvenire tacitamente, ed è a quest’ultimo punto che bisogna fare attenzione evitando di inguaiarsi(qualora non fosse vostra intenzione ricevere il lascito ereditario), compiendo appunto azioni che, senza saperlo, lascino invece presupporre di averla accettata(l’eredità),dunque in ” modo tacito ” senza averlo dichiarato espressamente(con apposita scrittura). Ne deriva dunque che prima della formale accettazione, non si è eredi e non si risponde neanche dei debiti del defunto.
Sull’accettazione dell’eredità bisognerebbe scrivere un articolo tecnicamente più dettagliato in quanto si tratta di un argomento molto spigoloso e insidioso ma, almeno a livello basico, cercherò di farne comprendere i meccanismi essenziali
Abbiamo capito che l’eredità può essere accettata, di conseguenza e allo stesso modo può anche essere rifiutata
Ebbene, premesso che l’eredità può essere rifiutata, o rifiutata con beneficio di inventario (ovvero qualora tu accettassi risponderai di eventuali debiti solo con il patrimonio ereditato e non quello già da te posseduto-in questo caso, occorrerà riflettere se convenga o meno, in base alla consistenza del patrimonio accettare o meno, devi insomma capire il rapporto patrimonio/debiti…cosa pesa di più in bilancia)
la domanda da porsi è:
Conoscendo e avendo analizzato la situazione debitoria e più in generale quella personale e della famiglia, è il caso di mettere gli eredi nella condizione di dover rifiutare se effettivamente esiste altro di cui poter godere e beneficiare in futuro?
E’ il caso, a causa dei debiti attuali, compiere atti o subirli come l’aggiudicazione in asta da parte di terzi del proprio immobile a causa dell’ineriza o peggio della strafottenza(che capisco possa scaturire da varie cause anche non volute ma accidentalmente causate) nell’evitare di affrontare la propria situazione debitoria con i creditori (che potrebbero farsi avanti anche dopo!!), quando invece, previa scrupolosa analisi per individuare la strada migliore,a seconda del caso,avresti potuto combattere e risolvere prima questi problemi?
Perché secondo te ho voluto porre l’attenzione rispetto a quanto ho scritto in queste ultime 4 righe?
Te lo spiego subito
Molto spesso, vuoi per mancanza di informazioni o totale sconoscenza delle soluzioni percorribili (non è infrequente che molti eredi accettino degli immobili in procinto di essere pignorati senza saperlo), vuoi per superficialità, per totale distrazione o per aver banalizzato un problema apparentemente figlio del passato, vuoi per l’auto convinzione del fatto che “ma cosa vuoi che abbia mai fatto mio padre, mia nonna o chi per loro… debiti?? naaa…”
Nella più totale inconsapevolezza e senza accertarsene,molti accettano l’eredità ritrovandosi con delle belle gatte da pelare………
Se ci sono debiti, bisogna parlarne ed affrontare la situazione di petto subito!!, farsi coraggio e basta! perché gli strumenti per risolvere ci sono, bisogna solo affidarsi a chi è n grado di aiutarti o quantomeno aprirti gli occhi.
Tornando a noi dicevamo…
Non accettando l’eredità, non si risponderà dei debiti del defunto e quindi il creditore non potrà rivalersi con azioni esecutive contro i discendenti/parenti che non l’abbiano invece accettata, al massimo può limitarsi a qualche diffida
Questo è un problema per il creditore che non può limitarsi a dimostrare il solo rapporto di parentela che unisce questi ultimi, ma deve procurarsi la prova di una eventuale accettazione dell’eredità;
Quale potrebbe essere questa prova?
Esattamente quello di cui ti parlavo poco fa e che potrebbe metterti a rischio senza che tu possa rendertene conto, ovvero quelle azioni,che per la legge, preconfigurino un’accettazione tacita come ad esempio e banalmente,il prelievo dal conto del defunto o una voltura catastale, ma ce ne sono degli altri individuati dalla giurisprudenza
e su tutti, qualcosa che capita troppo spesso e che mi rendo conto, se non la sai già, non vedo davvero come possa venirti in mente, ovvero il fatto di abitare o aver abitato all’interno del bene immobile ereditato senza ancora esserti espresso in merito alla volontà di voler accettare o meno
Ma attenzione a cosa ci dice l’art 485 del c.c ovvero:
Il chiamato all’eredità,quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari deve fare l’inventario entro 3 mesi etc,insomma quello che ho spiegato prima,ma non è sulla tempistica(che a seguire indicherò precisamente)quello su cui voglio porre l’attenzione, bensì sulla frase”quando è nel possesso dei beni ereditati”; ad una primo ragionamento si pensa,come ho anche suddetto,che ci si riferisca esclusivamente al fatto di dimorarvi abitualmente…ma come vedi oltre ad indicare il plurale”beni”parla di possesso in generale ,non materiale,per cui si materializza nella mera facoltà di poter disporre di quel ben,semplicemente perchè non è locato/affittato,o dato in comodato o nessuno vanta un diritto reale come usufrutto o abitazione..
Per farla breve se i vai ogni tanto per vedere se le colombe hanno fatto man bassa del tuo balcone o magari vai a pagare le spese condominiali all’amministratore,oltre a palesarsi il possesso,stai compiendo un atto che lasci presupporre la volontà di voler accettare quel bene lasciato n eredità
Chiaramente questo è un esempio per rendere l’idea…come dicevo l’argometo è spigoloso ma è bene fare attenzione.
Tornando alle tempistiche
Sappiamo,infatti,che chi intende rifiutare (o anche accettare) l’eredità deve farlo entro 10 anni, ma se è nel possesso dei beni del parente deceduto(come ti dicevo) è tenuto a:
- effettuare l’inventario dei beni di cui ha il possesso entro 3 mesi dall’apertura della successione;
- comunicare l’eventuale intenzione di rinunciare all’eredità nei successivi 40 giorni.
L’erede che, nonostante il possesso dei beni del defunto, non svolga tali pratiche non può più rinunciare all’eredità e il suo comportamento viene considerato come accettazione tacita e pura, di conseguenza, potresti divenire un soggetto aggredibile.
Come vedi, in questo caso, se non intendi accettare, o rifiutare con beneficio di inventario perché giustamente hai dubbi sulla posizione (a livello di debiti contratti in vita) del caro estinto,devi sbrigarti!!
Lo so… penserai che è appena deceduta una persona care e devi preoccuparti già da subito di queste robe… come darti torto ma… purtroppo, è bene farlo per non incappare in qualche rogna futura.
Ricorda: secondo l’art. 476 del codice civile, infatti, si ha accettazione tacita quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede, ti faccio un elenco dei casi conclamati che hanno indotto i Giudici a ritenere accettata l’eredità:
- incassare in banca un assegno rilasciato al defunto in pagamento di un suo credito;
- vendita o locazione di beni ereditari
- pagamento dei debiti ereditari con denaro prelevato dal patrimonio ereditario;
- subentro nell’attività commerciale del coniuge defunto;
- pagamento del debito del defunto ad opera del chiamato;
- richiesta di voltura di concessione edilizia;
- ricorso contro l’accertamento fiscale in materia di imposta di successione;
- impugnazione del testamento;
- avvio dell’azione di divisione ereditaria
- avvio dell’azione di riduzione ereditaria
- avvio di una causa per ottenere il pagamento di crediti del defunto
I Giudici hanno invece escluso dalle ipotesi di accettazione tacita i seguenti casi:
- continuare a godere dei beni del convivente defunto, dopo aver rinunciato all’eredità;
- presentazione della denuncia di successione e nel pagamento della relativa imposta trattandosi di adempimenti diretti ad evitare l’applicazione di sanzioni e caratterizzati da scopi conservativi che non denotano univocamente la volontà di accettare;
- pagamento delle spese del funerale del defunto;
- richiesta di informazioni circa l’esistenza di un testamento o di beni relitti del defunto, al fine di valutare la necessità di una denuncia di successione;
- il possesso dei beni ereditari purché si sia fatto l’inventario entro 3 mesi dall’apertura della successione.
Dopo tutta questa disamina ci si dovrebbe chiedere: ma questi creditori null’altro possono fare a garanzia delle loro pretese??
Purtroppo la risposta è Si, possono e come! si fa presto a dire rinuncio all’eredità ed amen!
Premesso che quanto mi accingo a descrivere è un’ipotesi che,dati alla mano, si potrebbe verificare quando un creditore, ricorrendone tra l’altro i presupposti, abbia a che fare con situazioni relative ad eredità e patrimoni consistenti, anche se non è cosa del tutto scontata (insomma alla fine guardano sempre e solamente i numeri analizzando se da un loro intervento possano scaturire, eventualmente, più guadagni che perdite).
Diciamo che non si potrebbe rinunciare all’eredità qualora soggiacesse un intento fraudolento volto a pregiudicare le ragioni del credito,dunque le aspettative dei creditori di potersi rifare proprio grazie alla consistenza di quella eredità;praticamente gli stai togliendo il pane dalla bocca e se questo a loro non sta bene….
Ai creditori infatti, è consentito agire in tribunale con la cosiddetta azione revocatoria in grado di privare di efficacia la predetta rinuncia e poter così pignorare i beni dell’eredità, soddisfacendo le proprie pretese creditorie Cass. ord. n. 8519/16 del 6.05.2016.
La rinuncia all’eredità fatta dal debitore – si legge nel provvedimento – può essere impugnata e resa, così, priva di effetti se determina un “danno sicuramente prevedibile” ai suoi creditori. Tale previsione, del resto, è contenuta nello stesso c.c in modo inequivoco e chiaro: “Se taluno rinuncia, benché senza frode, a un’eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare (dal tribunale) ad accettare l’eredità in nome del rinunciante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti”.
Il giudice revoca la rinuncia all’eredità se vi sono fondate ragioni per ritenere che i beni personali di quest’ultimo possano non risultare sufficienti a soddisfare del tutto i suoi creditori. Infatti, l’accettazione dell’eredità rappresenta sempre un incremento del patrimonio del debitore su cui i creditori possono soddisfarsi attraverso il pignoramento. Il che peraltro implica che la rinuncia all’eredità fatta dal pluri indebitato al solo scopo di lasciare insoddisfatti i suoi creditori è un atto pienamente impugnabile.
Nel caso di specie, un fallito aveva rinunciato all’eredità di un proprio familiare perché consapevole del fatto che, se avesse accettato, i beni sarebbero finiti nelle mani del curatore che li avrebbe venduti; invece, rinunciandovi, detti beni sarebbero andati in favore di altri parenti e, quindi, rimasti comunque “in famiglia”. Una scelta che la nostra legge non condivide e ritiene che possa essere revocata se lo vogliono i creditori. Il motivo è chiaro: dato che la rinuncia all’eredità finisce per danneggiare il creditore dell’erede, che così non può beneficiare dell’incremento del patrimonio del suo debitore, la legge autorizza il creditore medesimo ad accettare l’eredità in nome e in luogo del rinunziante – senza quindi che il creditore impugnante divenga un erede – al fine di soddisfarsi lui stesso sui beni ereditari.
Per poter ottenere la revoca della rinuncia all’eredità, il creditore deve rispettare due presupposti:
- deve agire entro massimo cinque anni dalla rinuncia (pena la perdita di tale diritto);
- deve dimostrare un danno sicuramente prevedibile, cioè che il patrimonio personale del debitore non basta a soddisfare i crediti e l’eredità presenta un attivo.
Per tornare al caso precedente, la dichiarazione di fallimento costituisce un elemento tale da far ritenere altamente verosimile che il patrimonio del debitore, dato l’acclarato stato di insolvenza, non sia sufficiente a fare fronte a tutte le pretese creditorie.
Quanto appena citato in quest’ultimo paragrafo viene riportato integralmente da un noto sito “la legge è uguale per tutti” che sinteticamente ha spiegato il tutto in modo molto chiaro.
In conclusione e ricapitolando, abbiamo capito che esistono tre tipologie di azioni
- Gli eredi rifiutano l’eredità: in questo caso, i creditori del defunto non potranno agire contro gli eredi (salvo casistiche particolari come già accennato)
- Gli eredi accettano l’eredità: in questo caso creditori del defunto potranno rivalersi sui beni degli eredi, sia su quelli ereditati sia su quelli già in loro possesso.
- Gli eredi accettano l’eredità con beneficio di inventario: in questo caso i creditori potranno rifarsi solo sui beni ereditati ma non su quelli già in precedenza posseduti.
Ti do un altra dritta…ma non voglio dilungarmi
Non cullarti pensando che 10 anni sono parecchi e che quindi puoi startene beato ad aspettare il trascorrere del tempo,perchè qualcuno potrebbe interpellare l’autorità giudiziaria affinchè ti si noitifichi una scadenza(in merito alla volontà di voler accettare o meno dell’eredità)dato l’interesse di chi ha voluto inviarti tale comunicazione,affinchè tu possa prendere,con obbligo, una decisione in un breve e determinato lasso di tempo(quindi,in questa ipotesi,seppur rara,anche se in buona fede volevi ragionarci su,dovrai decidere)
Esiste un’altra CHICCA!! ma quella la riserviamo ai clienti che si rivolgono a noi e la cui situazione lasci presupporre che la tempistica per una eventuale accettazione possa fare la differenza..nella risoluzione di alcune problematiche legate al debito
In definitiva,per situazioni ordinarie e comuni, la rinuncia all’eredità ,escluderebbe problematiche future per gli eredi che se ne avvalessero,tenendo sempre presente che esistono situazioni e risvolti giuridici da prendere sempre in considerazione e su cui porre l’attenzione,oltre,come già detto,all’attena valutazione dei costi/benefici
Quanto detto sino ad ora vuole essere solo una sintesi da approfondire.
Ma qual è il punto focale, che poi è l’oggetto di questo articolo?
Non certo il fatto di sapere che se hai poco o nulla o solamente debiti da ereditare, rifiutare un’eredità (che poi è quello che succede sempre in questi casi) appare piuttosto chiaro e scontato ma bensì, come peraltro ho già accennato,diviene focale il punto in cui in cui gli eredi, tuttavia, non vogliano rinunciare all’eredità, perché questa ricomprende anche altri beni di valore (non solo a livello venale ma anche emotivo) o anche per sole motivazioni relative alla reputazione personale e quant’altro… possono esserci mille motivi.
Che si fa allora…rifiutiamo? La accettiamo con beneficio di inventario con il rischio che la mole dei debiti travolga i beni ereditati e che nulla dunque possa rimanere salvo?
Esiste una SOLUZIONE MIGLIORE che risolva il problema?
la risposta è certamente SI, e a seconda del caso e della tua situazione specifica ,che dovrà essere analizzata sotto ogni aspetto, potrebbero essere(le soluzioni) anche più di una, anche se credi che ormai sia troppo tardi perché l’immobile è già in asta e credi che l’unica soluzione sia farlo ricomprare a terzi a te vicini, anche se credi che i tuoi debiti siano troppi e che non ci sia più scampo, a maggior ragione se sei interessato alla casa che hai ricevuto in eredità e possiedi anche e realmente liquidità disponibile o possibilità di ottenerla, dovresti assolutamente conoscere il modo che possa consenta di uscirne pulito e libero dal debito anche se hai già accettato l’eredità o evitare di doverla rifiutare risanando il tutto
La soluzione c’è! e quella che noi prediligiamo in questo specifico caso è certamente la migliore
La soluzione è il saldo e stralcio con rinuncia agli atti da parte dei creditori!!
Ma attenzione si fa presto a dire “Saldo e stralcio”: faccio io…,propongo io tanto accettano sicuramente,o cose del genere, ne abbiamo sentite di ogni; non solo non è una cosa semplice né tanto meno certa da ottenere ,ma non può essere nemmeno banalizzata con due righe, bisogna conoscere e saper fare bene tante cose…affinché si riesca a raggiungere un accordo risolutore, bisogna avere alle spalle, come noi di Resvolta, legali ed altri professionisti esperti nel settore giudiziario,bancario/credito, immobiliare etc e che facciano questo quotidianamente.
IL NOSTRO “METODO SVOLTA” probabilmente è ciò ce fa al caso tuo, proprio perché tiene conto di tanti dettagli, utili a capire quale possa essere la strada giusta, delle volte anche diversa da quella che pratichiamo con frequenza e già predetta
SE ti stai anche chiedendo, come è giusto che sia:
Ma perché lo fate?
Cosa fate in concreto?
Come lo fate?
Cosa guadagnate?
Perché i creditori dovrebbero dire di sì a voi e non a me?
Perché i creditori dovrebbero accettare una cosa del genere?
Etc.
Se vuoi conoscere la soluzione al tuo problema e la risposta a queste ed altre domande, non devi far altro che contattaci adesso compilando il form presente sul sito https://resvolta.it/ o alla fine di questo articolo e verrai ricontattato anche solo per una semplice chiacchierata, saremo oltremodo trasparenti e sinceri e siamo certi che comunque potrai trarne solo che benefici, saremo ben lieti anche solo di averti aperto gli occhi!!
Non solo.
Saremo ancor più felici di spiegarti cosa potresti guadagnare affidandoti a noi, qualcosa che neanche immagini, oltre che indicarti la strada per maggiori garanzie future, basta agire nel modo giusto!!
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